Statuto
STATUTO
della
Fondazione per la difesa e la valorizzazione del nucleo di
Germanionico (Garmagnùnach) - Luigi Scossa-Baggi e fratelli
Art.1 – Denominazione
Sotto la denominazione «Fondazione per la difesa e la valorizzazione del nucleo di Germanionico (Garmagnùach) – Luigi Scossa-Baggi e fratelli» è costituita una fondazione retta dagli art. 80 e CCS e dal presente statuto.
Art.2 – Sede
La Fondazione ha sede in Serravalle (Malvaglia) ed è iscritta a Registro di commercio.
Art.3 – Durata e fine
La durata della Fondazione è illimitata.
Art.4 – Scopo
La Fondazione ha lo scopo di salvaguardare, proteggere e valorizzare attivamente il nucleo di Germanionico (Germagnùnach) nelle sue componenti etnologiche, faunistiche e paesaggistiche.
A tal fine la Fondazione
-promuove con ogni mezzo idoneo la valorizzazione ed il mantenimento del territorio, contribuendo alla tutela delle tradizioni, delle bellezze naturali,
dei valori storici ed ambientali;
-promuove lo sviluppo equilibrato dell’agricoltura, della selvicoltura e di altre attività artigianali;
Lo scopo è principalmente perseguito
-favorendo, anche con la concessione di aiuti finanziari o in natura, il mantenimento dei rustici;
-favorendo, anche con aiuti finanziari o in natura, le attività agricole;
-conservando intatte le testimonianze storiche del passato, da tramandare a generazioni future.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non persegue alcun guadagno.
Art.5 – Patrimonio
Il patrimonio iniziale è di CHF 30’000.- (trentamila) ed è costituito descritti nell’atto di costituzione, devoluti dal fondatore.
Il patrimonio potrà essere incrementato:
– dal reddito del patrimonio;
– da versamenti di enti pubblici o privati;
– da legati, donazioni e offerte;
– da ulteriori versamenti dei fondatori o dei sostenitori della Fondazione;
– da ogni altro introito.
Sono escluse collette pubbliche.
Art.6 – Gestione finanziaria ed economica
La gestione finanziaria è disciplinata da consolidati principi giuridici e tecnici della contabilità commerciale.
Per il conseguimento dello scopo la Fondazione attinge al patrimonio.
La definizione della politica di investimento e l’esecuzione della stessa spettano al Consiglio di fondazione.
Il patrimonio della Fondazione sarà e se del caso investito tramite una primaria banca svizzera, seguendo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il dello scopo.
Art.7 – Bilancio patrimoniale
Il bilancio dello stato patrimoniale della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Art.8 – Il Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione è composto da un minino di tre ad un massimo di cinque membri che saranno designati la prima volta dall’atto di costituzione della fondazione.
Essi designati per sei anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di fondazione ha facoltà di revocare il mandato di membri in carica, di completare i posti vacanti in caso di decesso, di rimozione o di rinuncia di uno o più membri (cooptazione).
Il Consiglio di fondazione procede internamente alla designazione delle cariche.
Esso decide in merito alla rappresentanza della Fondazione e alle modalità della firma.
La carica di membro del Consiglio di fondazione è onorifica, salvo la rifusione delle spese.
Il Consiglio di Fondazione nomina il presidente, il vice-presidente e il segretario-cassiere.
Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno due volte all’anno o quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta su convocazione del suo Presidente.
Le deliberazioni richiedono per la loro validità un quorum di presenza pari alla maggioranza dei membri del Consiglio di fondazione
Esse sono prese a maggioranza semplice dei voti.
Le decisioni del Consiglio di fondazione sono inappellabili.
Le decisioni essere prese anche mediante circolazione degli atti: in tal caso è necessario il consenso unanime.
Delle discussioni e delle deliberazioni deve essere steso un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art.9 – Competenze del Consiglio di fondazione
Al Consiglio di fondazione spettano le seguenti mansioni irrevocabili:
a. disciplinare il diritto di firma e di rappresentanza per la Fondazione;
b. nomina dei membri del Consiglio di Fondazione e designazione dell’Ufficio di revisione, se presente;
c. amministrare il patrimonio della Fondazione:
d. elaborare eventuali regolamenti della Fondazione;
e. stipulare e concludere contratti;
f. decidere sui finanziamenti;
g. approvazione del conto annuale;
h. presentare il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all’Autorità di vigilanza;
i. impegnare la Fondazione verso i terzi.
Art. 10 – Ufficio di revisione (qualora la fondazione non ne sia esentata)
Conformemente alle disposizioni di legge (art. 83b CCS e rinvii), il Consiglio di fondazione designa per un periodo di due anni, rinnovabile, un ufficio di revisione esterno e indipendente, che potrà essere una persona fisica o una persona giuridica, incaricato di verificare ogni anno la contabilità della Fondazione e sottoporre allo stesso, per approvazione, una relazione dettagliata sui risultati. L’Ufficio di revisione ha inoltre il compito di controllare che le disposizioni contenute nell’atto costitutivo, nello statuto e negli eventuali regolamenti siano adempiute e che sia rispettato il fine perseguito dalla Fondazione.
Nello svolgimento del suo mandato, l’Ufficio di revisione notifica al Consiglio di fondazione le lacune riscontrate e, nel caso in cui queste non fossero colmate in tempi brevi, è tenuto, se necessario, a informare l’autorità di vigilanza.
Il Consiglio di fondazione può chiedere all’autorità di vigilanza di esonerare la fondazione dall’obbligo di designare un Ufficio di revisione e iscriverlo nel Registro di commercio.
Art. 11 – Modifiche dello statuto e devoluzione del patrimonio
Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà, previo consenso dell’autorità di vigilanza ad una modifica parziale o totale dello scopo statutario al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi.
A sua volta l’autorità di vigilanza può, sentito il Consiglio di fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto costitutivo sempreché esse siano richieste da motivi oggettivamente fondati e non pregiudichino i diritti di terzi.
Se la Fondazione dovesse cessare di esistere, il patrimonio, per decisione unanime del Consiglio di fondazione e previo Consenso dell’autorità di vigilanza, sarà devoluto favore di una persona giuridica con sede in Svizzera, esentata fiscalmente in virtù del suo scopo pubblico o di utilità pubblica e che persegue scopi analoghi a quello della Fondazione. È esclusa una riversione del patrimonio al fondatore o ai suoi successori legali.
Art. 12 – Disposizioni applicabili
Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto svizzero vigenti in materia.
Serravalle (Malvaglia-Rongie), 29.07.2013